Organi Centrali

Organizzazione:


1.   Sono Organi Centrali dell’Associazione:

      a.  La Presidenza Nazionale, che comprende:

    • il Presidente Nazionale;
    • il Vicepresidente Nazionale Vicario;
    • i due Vicepresidenti Nazionali (uno per l'Italia settentrionale ed uno per l'Italia centro-meridionale), come da ripartizione stabilita dal Consiglio Nazionale;
    • il Segretario Generale;
    • il Vicesegretario Generale;
    • l'Economo;
    • il Responsabile Amministrativo del periodico "Fiamme Gialle";
    • il Centro di Assistenza Legale e Pensionistica;

      b. il Consiglio Nazionale;
      c. il Comitato Esecutivo Nazionale;
      d. il Collegio dei Sindaci;
      e. il Collegio dei Probiviri;
      f.  il Consiglio di Amministrazione del periodico "Fiamme Gialle".

 

2.   La Presidenza Nazionale, per specifiche e comprovate esigenze, con delibera del Consiglio Nazionale, può avvalersi di personale esterno all'Associazione.

3.   La Presidenza Nazionale si avvale, per il coordinamento territoriale, dei Consiglieri Nazionali di estrazione regionale e, per lo svolgimentoi di incarichi specifici, dei Consiglieri Nazionali con residenza a Roma.

4.  Il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Redazione del periodico "FIamme Gialle" hanno  sede presso la Presidenza Nazionale.


5.  
Sono organi periferici dell'Associazione:
      a.  la Sezione
,  che comprende

    • l'Assemblea;
    • il Presidente;
    • il Vicepresidente;
    • il Consiglio di Sezione;
    • il Comitato Esecutivo, ove istituito;
    • il Collegio dei Sindaci;
    • il Segretario;
    • l’Economo.

      b.  Il Nucleo eventualmente costituito nell’ambito della Sezione.

6.    La struttura amministrativa della Sezione è costituita dal Segreatrio e dall'Economo.

7.   Le funzioni amministrative, centrali e periferiche, del Segretario, del Vicesegretario e dell'Economo possono essere ricoperte dai soci non eletti alle cariche sociali.

8.   Nel perseguire gli scopi statutari, la Presidenza Nazionale, il Consigliere Nazionale e la Sezione, ciascuno al proprio livello:

a.  si inseriscono nel tessuto sociale in cui operano;
b.  promuovono iniziative per la solidarietà, l'assistenza in ogni settore e l'associazionismo e partecipano, nei limiti delle possibilità, ad attività di volontariato, di protezione civile e di sicurezza urbana;
c.  intervengono alle cerimonie ufficiali dei Comandi della Guardia di Finanza e degli organi Istituzionali dello Stato dai quali è richiesta la loro presenza ed alle onoranze dei Caduti  delle Forze Armate e di Polizia;
d. concorrono a mantenere viva la memoria storica dei valori acquisiti durante il servizio attivo e delle attività svolte dall'Associazione;
e. intrattengono rapporti con il competente Comando territoriale della Guardia di Finanza.


9.  
La carica sociale ha la durata di cinque anni. Non può essere ricoperta la stessa carica per più di due mandati consecutivi. Il socio che ricopre una carica sociale alla data di entrata in vigore del presente Statuto, può ricandidarsi alla stessa carica per un solo mandato.

10. Il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale Vicario, i Vicepresidenti Nazionali, i Consiglieri Nazionali, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri sono eletti contemporaneamente. La cessazione del mandato e lo scioglimento per qualunque motivo del Consiglio Nazionale implica la  decadenza di tutti gli Organi Centrali di cui all'art. 14.

11. La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di Sezione che, per qualsiasi ragione, rimanga vacante è ricoperta, sino al termine del mandato, dal Vicepresidente Nazionale Vicario e dal Vicepresidente della Sezione, i quali, a loro volta, sono sostituiti dai candidati alla  stessa carica che hanno ricevuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni.

12. Tutte le altre cariche sociali elettive,  che per qualsiasi ragione rimangano vacanti, sono ricoperte dal
socio che ha riportato, quale candidato a quella carica, il maggior numero di voti dopo gli eletti. In assenza  si procede a nuove elezioni.

13. Le cariche sociali e gli organi collegiali della Sezione sono eletti contemporaneamente. La cessazione del mandato e lo scioglimento per qualunque motivo del Consiglio di Sezione implica la decadenza di tutte le altre cariche sociali.

14.
La  potestà deliberante spetta ai soci che la eserecitano secondo le modalità e nei tempi fissati dal presente Statuto. I soci si riuniscono in Assemblea presso le Sezioni di iscrizione:
 
a.  per eleggere i componenti degli organi collegiali in sede centrale ed in sede periferica;
b.  quando il Consiglio Nazionale ed i Consigli di Sezione ne ravvisano la necessità;
c.  su richiesta motivata di almeno un decimno degli associati.
 
15. Sono delegati ad esercitare la potestà deliberante:
 
a.  il Consiglio Nazionale;
b.  il Consiglio di Sezione.
 
16.  Per la realizzazione degli scopi associativi, il Consiglio Nazionale ed il Consiglio di Sezione deliberano, ciascuno nel proprio ambito, secondo i principi di democrazia, trasparenza e reciproco rispetto.
 
17.  Al Consiglio Nazionale ed al Consiglio di Sezione rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro demandate dallo Statuto, gli altri organi dell'Associazione.
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