Titolo VI - Elezioni

TITOLO VI - ELEZIONI

CAPO I - Generalità

Art. 56

Elezioni delle cariche sociali

  1. Le elezioni per la nomina ed il rinnovo delle cariche sociali, sia centrali che periferiche, si svolgono ogni cinque anni.
  2. I candidati alle seguenti cariche, sono eletti, su base nazionale, da tutti i soci aventi diritto al voto:
    1. Presidente Nazionale;
    2. Vicepresidente Nazionale Vicario;
    3. tre Consiglieri Nazionali di cui all’art. 25, lettera f.;
    4. Sindaci effettivi e supplenti;
    5. Probiviri.
  3. I candidati Vicepresidenti Nazionali per l’Italia settentrionale e per l’Italia centro-meridionale ed i candidati Consiglieri Nazionali per le Regioni, tutti con residenza in uno dei Comuni ricompresi nella corrispondente area geografica, sono eletti dai soci, aventi diritto al voto, iscritti nelle Sezioni ubicate nella predetta area. 
  4. I candidati alle seguenti cariche  sociali periferiche:
    1. Presidente;
    2. Vicepresidente;
    3. Consiglieri;
    4. Sindaci effettivi e supplenti,
  5. tutti con residenza nel territorio di competenza della Sezione di appartenenza, sono eletti dai soci aventi diritto al voto iscritti alla stessa Sezione.
Art. 57

Requisiti dei candidati alle cariche sociali

  1. I candidati alle cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di competenza, prestigio ed autorità, maturati nella vita militare o in quella civile e non devono aver demeritato nei confronti della Guardia di Finanza e dell’Associazione.
  2. Alla valutazione della sussistenza dei requisiti provvedono il Comitato Esecutivo Nazionale, per le cariche centrali, ed il Consiglio di Sezione, per quelle periferiche.

CAPO II - Elezioni degli organi centrali

Art. 58

Inizio della procedura

  1. La data di effettuazione, a livello nazionale, dell’elezione degli organi centrali è deliberata dal Consiglio Nazionale e comunicata alle Sezioni a cura della Presidenza Nazionale, almeno centotrenta giorni prima.
  2. La data di diramazione del provvedimento con cui si indicono le elezioni e se ne determinano le modalità di esecuzione segna l’inizio ufficiale della procedura.
Art. 59

Candidati

  1. I soci aventi diritto al voto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 57 ed in regola con il tesseramento, che aspirano ad essere eletti ad una carica sociale centrale, debbono far pervenire alla Sezione di appartenenza, entro il termine di trenta giorni dall’inizio della procedura, una domanda in carta semplice, corredata da un foglio notizie personali, conforme al modello predisposto dalla Presidenza Nazionale.
  2. Non possono presentarsi candidature per più di una carica.
  3. La domanda, indirizzata alla Presidenza Nazionale, deve essere trasmessa, in plico raccomandato, tramite la Sezione di appartenenza, con il parere non vincolante del Consiglio di Sezione, entro quarantacinque giorni dall’inizio della procedura.
Art. 60

Operazioni preliminari

  1. Le domande di candidatura che pervengono alla Presidenza Nazionale sono prese in consegna dalla stessa Presidenza Nazionale che, accertatane la regolarità formale, provvede a raggrupparle negli otto seguenti elenchi:
    1. n. 1: candidati a Presidente Nazionale;
    2. n. 2: candidati a Vicepresidente Nazionale Vicario;
    3. n. 3: candidati a Vicepresidente Nazionale per l’Italia settentrionale;
    4. n. 4: candidati a Vicepresidente Nazionale per l’Italia centro-meridionale;
    5. n. 5: candidati a Consigliere Nazionale di estrazione regionale per ciascuna o per gruppi di Regioni;
    6. n. 6: candidati a Consigliere Nazionale con residenza a Roma;
    7. n. 7: candidati al Collegio dei Sindaci;
    8. n. 8: candidati al Collegio dei Probiviri.
Art. 61

Numero dei candidati

  1. Il numero dei candidati per ciascuna carica sociale da eleggere non deve essere inferiore al doppio. 
  2. Per i candidati alla carica per la quale manchino o siano insufficienti le domande di aspiranti, la designazione sarà fatta dal Consiglio Nazionale, previo gradimento degli interessati. Qualora non sia possibile raggiungere il numero dei candidati di cui al comma 1, il Consiglio Nazionale, in deroga alla previsione di cui all’art. 16, comma 1, può autorizzare la candidatura del socio che abbia già ricoperto la stessa carica per due mandati consecutivi.
Art. 62

Iscrizione dei candidati nella scheda di votazione

  1. L’iscrizione dei candidati nella scheda di votazione, a cura della Presidenza Nazionale, è sottoposta all’approvazione del Consiglio Nazionale che, a tal fine, si riunisce entro ottanta giorni dalla data di inizio della procedura.
Art. 63

Formazione della scheda di votazione

  1. In base alle decisioni del Consiglio Nazionale, la Presidenza Nazionale predispone la scheda di votazione che, nella sua veste definitiva.
  2. Nei singoli quadri, corrispondenti alle varie cariche da eleggere, i candidati sono iscritti in ordine alfabetico sillabico (cognome e nome).
Art. 64

Spedizione della scheda di votazione

  1. La Presidenza Nazionale provvederà a far pervenire il numero necessario di schede di votazione alle singole Sezioni, non meno di trenta giorni prima della data delle elezioni.
Art. 65

Elenco dei soci che hanno diritto al voto

  1. Entro quarantacinque giorni dall’inizio della procedura, la Sezione predispone, in duplice esemplare, l'elenco dei soci che hanno diritto al voto, di cui uno sarà consegnato il giorno delle elezioni alla Presidenza del seggio, che se ne avvale per l'accertamento dell'identità dei soci che si presentano a votare.
  2. Un esemplare è inviato alla Presidenza Nazionale nello stesso plico di cui all’art. 59, comma 3.
  3. ANNULLATO.
Art. 66

Convocazione dei soci

  1. Gli avvisi di convocazione sono diramati ai soci, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, di norma: a mano, previa attestazione di ricevuta; per posta, previa timbratura su apposito elenco da parte dell’incaricato dell’ufficio postale; per fax o per posta elettronica a cura della Sezione. 
  2. In calce all’avviso è predisposta la delega, nell’eventualità che il titolare non possa intervenire personalmente. In tal caso la delega deve essere completata e sottoscritta dal delegante e consegnata ad un altro socio di sua fiducia avente diritto di voto.
Art. 67

Svolgimento delle elezioni

  1. Le operazioni si svolgeranno nel giorno, nelle ore e con le modalità precisate dalla Presidenza Nazionale.
  2. Il Consiglio di Sezione nomina il Presidente, i due Scrutatori ed il Segretario del seggio ed, eventualmente, un Vicepresidente. Esplicate le formalità di rito, si dà inizio alle operazioni di voto. Le funzioni di componente del seggio non possono essere assunte dai candidati.
  3. Per essere ammesso a votare il socio deve documentare la propria identità.
  4. Qualora il socio non abbia ricevuto o abbia smarrito l’avviso di convocazione può essere ugualmente ammesso a votare, con autorizzazione del Presidente del seggio, previo controllo del suo nominativo sull’elenco dei soci.
  5. Qualora un socio abbia regolarizzato la propria posizione ai fini del tesseramento dopo l’invio dell’elenco di cui all’art. 65, può essere ammesso al voto con autorizzazione del Presidente del seggio che provvede ad aggiungerlo all’elenco.
  6. Il socio delegato a rappresentare altri soci, deve esibire il relativo avviso di convocazione, con la delega completata e firmata dal delegante.
  7. Sono consentite deleghe nel numero massimo di due per ciascun socio delegato.
  8. Per ciascun votante è consegnata una scheda di votazione che, in caso di errore, può essere, a richiesta dell’interessato, sostituita, previa distruzione.
  9. Le schede di votazione fornite dalla Presidenza Nazionale sono soggette a stretto rendiconto e, pertanto, quelle non utilizzate debbono essere restituite.
Art. 68

Operazioni di scrutinio

  1. Terminate le votazioni, si dà subito inizio, in seduta aperta a tutti i soci, alle operazioni di scrutinio che si concludono con la redazione, in duplice esemplare, del processo verbale per la costituzione del seggio, che contiene anche i risultati dello scrutinio.
  2. Al processo verbale è allegato l’elenco dei soci di cui all’art. 65, completato con le annotazioni e le firme richieste dallo stampato.
Art. 69

Trasmissione degli atti

  1. Le schede di votazione, raccolte in un plico, debitamente sigillato e controfirmato dal Presidente del seggio, vengono date in consegna, unitamente ad un esemplare del processo verbale per la costituzione del seggio, al Presidente della Sezione che le conserverà nell’archivio a disposizione della Presidenza Nazionale per eventuali controlli, fino alle successive elezioni.
  2. Il secondo esemplare del suddetto processo verbale, con allegato l’elenco dei soci di cui all’art. 68, comma 2, è spedito entro ventiquattro ore, in plico raccomandato, alla Presidenza Nazionale, unitamente alle schede di votazione non utilizzate.
Art. 70

Scrutinio finale in sede centrale

  1. Il Comitato Esecutivo Nazionale procede allo scrutinio finale in base alle risultanze dei processi verbali per la costituzione del seggio e degli annessi elenchi dei soci.
  2. Nei casi dubbi, richiede alla Sezione interessata il plico di cui all’art. 69, contenente le schede di votazione, per il controllo.
  3. Le operazioni di scrutinio del Comitato Esecutivo Nazionale sono completate entro trenta giorni dalla data delle elezioni.
  4. I risultati finali sono verbalizzati dal Comitato Esecutivo Nazionale e sono resi noti con un documento con il quale vengono proclamati i nuovi eletti.
  5. A parità di voti viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione e, in subordine, quello che ha ricoperto, in ordine di precedenza, cariche sociali centrali e/o periferiche.
Art. 71

Passaggio dei poteri

  1. Dalla data di proclamazione dei nuovi eletti, gli organi sociali centrali in carica decadono dalle loro funzioni.
  2. Il Presidente Nazionale uscente aggiorna il subentrante sulle problematiche di rilievo per l’Associazione.
  3. Il Segretario Generale uscente assicura la continuità di funzionamento della Presidenza Nazionale fino alla prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale.

CAPO III - Elezioni degli organi periferici

Art. 72

Convocazione dei soci

  1. L’elezione delle cariche sociali della Sezione deve essere effettuata prima della scadenza del mandato, salvo particolari circostanze che sono preventivamente sottoposte alla valutazione del Comitato Esecutivo Nazionale.
  2. La data di effettuazione delle elezioni, deliberata dal Consiglio di Sezione è, di norma, comunicata ai soci almeno centotrenta giorni prima della data di scadenza del mandato, dandone notizia alla Presidenza Nazionale.
  3. Gli avvisi di convocazione sono diramati ai singoli soci aventi diritto al voto a mano, per posta, per fax o per posta elettronica con almeno trenta giorni di anticipo.
  4. Per la ricomposizione degli organi sociali delle Sezioni, vengono indette elezioni suppletive, attenendosi alla seguente procedura:
    - comunicazione ai soci della data di effettuazione delle elezioni deliberata dal Consiglio di Sezione, almeno tre mesi prima;
    - presentazione delle domande di candidatura alla Sezione entro il termine di 30 giorni dall'inizio della procedura;
    - predisposizione dell'elenco dei soci aventi diritto al voto, a cura della Sezione: entro 45 giorni dall'inizio della procedura;
    - diramazione degli avvisi di convocazione ai singoli soci almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.
Art. 73

Candidati e formazione della scheda di votazione

  1. Per la Sezione con più di quaranta soci con diritto al voto la candidatura può essere avanzata per una sola carica.
  2. Il numero dei candidati da iscrivere sulla scheda di votazione deve essere almeno pari alle cariche sociali da eleggere.
  3. Per i candidati  alle cariche per le quali manchino o siano insufficienti le  domande  degli aspiranti la designazione sarà   fatta dal Consiglio di Sezione,          previo gradimento degli interessati. Qualora non sia possibile raggiungere il numero dei  candidati di cui al comma 2, il Comitato Esecutivo Nazionale, in deroga alla previsione di cui all’art. 16, comma 1, può autorizzare la candidatura del socio che abbia già ricoperto la stessa carica per due mandati  consecutivi.
  4. La formazione delle schede di votazione è deliberata dal Consiglio di Sezione. I candidati sono iscritti in ordine alfabetico  sillabico (cognome e nome).
Art. 74

Elezioni, scrutinio, comunicazioni

  1. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei Capi I e II del presente Titolo.
Art. 75

Proclamazione dei nuovi eletti

  1. Il processo verbale per la costituzione del seggio, che contiene anche i risultati dello scrutinio, ha valore di proclamazione dei nuovi eletti, che entrano pertanto in funzione dal giorno successivo.
  2. I risultati sono ratificati dal Comitato Esecutivo Nazionale.
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