Titolo II - Soci

TITOLO II - SOCI

CAPO I - Categorie di soci. Acquisto e perdita della qualità  di socio. Diritti e doveri dei soci

Art. 3

Categorie di soci

  1. L’Associazione è composta da soci ordinari, onorari, benemeriti e simpatizzanti.
  2. Sono soci ordinari i Finanzieri di ogni grado e gli Allievi degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, in congedo ed in servizio, il coniuge, la vedova e il vedovo del Finanziere di ogni grado, gli ex ospiti del collegio per gli orfani della Guardia di Finanza di Loreto e l'orfano maggiorenne dei soci ordinari.
  3. Sono nominati soci onorari, con determinazione del Presidente Nazionale:
    1. il Comandante Generale, il Comandante in Seconda ed il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, all’atto dell’assunzione dei relativi incarichi;
    2. i membri del Consiglio Nazionale che abbiano svolto almeno un mandato, alla cessazione della carica.
  4. Possono essere nominati soci onorari, con l’approvazione del Consiglio Nazionale:
    1. i Generali di Corpo d’Armata, i Generali di Divisione della Guardia di Finanza, le personalità pubbliche e gli appartenenti al ministero ecclesiale, di grado eminente, su proposta del Presidente Nazionale dell’Associazione o di un Consigliere Nazionale;
    2. i Generali di Brigata ed i Colonnelli della Guardia di Finanza, in servizio ed in congedo, i Generali delle altre Forze Armate in servizio nella Guardia di Finanza che abbiano acquisito particolari riconoscimenti e benemerenze;
    3. ogni altro socio iscritto che abbia ottenuto titoli onorifici di rilievo e/o specifici meriti nei confronti dell’Associazione.
      La proposta di nomina, di cui alle lettere b. e c., che può essere formulata da ogni socio, per il tramite della Sezione, è preventivamente istruita dal Comitato Esecutivo Nazionale.
  5. Sono soci benemeriti i Finanzieri di ogni grado e gli Allievi degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, in congedo ed in servizio, nonché   gli   estranei alla Guardia di Finanza che hanno ben meritato per concrete opere e servizi resi a favore dell’Associazione. Essi sono nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale o del Consiglio di Sezione, tramite i competenti Consiglieri Nazionali.
  6. Sono soci simpatizzanti i congiunti maggiorenni dei Finanzieri di ogni grado e degli Allievi degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, in congedo ed in servizio, nonché i militari in congedo delle Forze Armate e di Polizia e gli estranei alla Guardia di Finanza che, per esimia personalità morale e civica, godono della stima della cittadinanza. Essi sono nominati, previa valutazione di merito, dai Consigli di Sezione e non possono superare il 49% dei   soci ordinari.
  7. Acquisisce la qualifica aggiuntiva di sostenitore, il socio che versa la quota associativa annuale in misura non inferiore al doppio di quella prevista.
Art. 4
Acquisto della qualità di socio
  1. Acquista la qualità di socio ordinario o di socio simpatizzante colui che, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e, comunque, non annoverando alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 5, ne fa domanda su apposito modello, conforme a quello approvato dalla Presidenza Nazionale dell’Associazione, alla Sezione del Comune di residenza o limitrofi ovvero, alla Sezione di gradimento, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Sezione e pagamento della quota associativa. Il trasferimento di Sezione fa salva l’anzianità acquisita.
  2. Il socio può iscriversi a più Sezioni. In tal caso deve esercitare l’elettorato attivo e passivo soltanto nella Sezione ricompresa tra quelle di cui al comma 1.
  3. L’iscrizione decorre dalla data della domanda, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Sezione.
  4. Contro la deliberazione che respinge la domanda di iscrizione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato Esecutivo Nazionale. La decisione del Comitato è inappellabile.  
Art. 5

Cause di esclusione della qualità di socio

  1. Non può far parte della Associazione chi:
    1. ha riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo;
    2. è cessato dal servizio dalla Guardia di Finanza per provvedimento autoritativo di espulsione o per diniego della continuazione del rapporto d’impiego;
    3. non ha mantenuto una buona condotta morale o civile o risulti di non essere degno di appartenervi per qualsiasi motivo;
    4. è stato espulso dalle Forze Armate, dai corpi militarmente organizzati o da Istituti di Istruzione militare o destituito dai pubblici uffici. 
Art. 6

Doveri e diritti del socio

  1. Il socio ha il dovere di:
    1. versare alla Sezione alla quale è iscritto la quota annuale associativa entro la data stabilita dal Consiglio Nazionale. Qualora nell’ambito di uno stesso nucleo familiare sia iscritto, quale socio, più di un componente, gli altri versano la metà della quota sociale e non hanno diritto a ricevere il periodico “Fiamme Gialle”;
    2. osservare il contenuto dello Statuto e dei principi ispiratori dell’Associazione;
    3. partecipare alla vita e alle attività dell’Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;
    4. mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del sodalizio, non leda l’onorabilità ed il prestigio dell’Associazione, degli organi sociali e della Guardia di Finanza e  sia rispettoso verso gli altri soci;
    5. informare l’Associazione di qualsiasi fatto, concernente la propria persona, che possa influire sul rapporto associativo.
  2. La mancata osservanza dei doveri sub lettera e. comporta l’avvio di un procedimento per grave violazione dello Statuto, passibile di radiazione.
  3. Il socio ha il diritto di:
    1. ricevere la tessera sociale comprovante la sua qualità di socio ed il periodico “Fiamme Gialle”. Il socio ordinario, nominato socio onorario e/o benemerito, conserva la tessera di socio ordinario;
    2. collaborare alla realizzazione degli scopi dell’Associazione;
    3. godere dei benefici che l’Associazione realizza a favore dei suoi appartenenti.
  4. Per l’elezione alle cariche sociali centrali e periferiche ha diritto all’elettorato attivo e passivo solamente il socio ordinario iscritto all'Associazione prima della data in cui sono indette le elezioni delle carichie sociali centrali o periferiche. Il Finanziere in servizio, il coniuge, la vedova, il vedovo del Finanziere di ogni grado in servizio ed in congedo e l’orfano maggiorenne, iscritti quali soci ordinari, possono votare per le cariche sociali, ma non sono eleggibili.
  5. Il requisito del periodo di iscrizione all’Associazione non è richiesto per ricoprire le cariche sociali della Sezione di nuova istituzione.
  6. ANNULLATO.
  7. Le prestazioni dei soci non sono retribuite; sono però rimborsabili ai singoli soci le spese sostenute e documentate. Coloro che prestano opera necessaria per il funzionamento degli organi centrali e periferici possono ottenere un contributo a titolo di rimborso spese nella misura stabilita dai rispettivi Consigli. 
 
Art. 7

Perdita e sospensione cautelare della qualità di socio

  1. La qualità di socio si perde per:
    1. dimissioni;
    2. mancato pagamento, senza giustificato motivo, della quota associativa entro la data stabilita dal Consiglio Nazionale;
    3. sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti per la qualità di socio di cui all’art. 5, salvo il caso di condanna non definitiva per delitto non colposo.
  2. Il socio non in regola con il versamento della quota annuale, per causa di forza maggiore o per altro giustificato motivo, ha facoltà di essere riammesso, entro l’anno, dopo il relativo pagamento. Il tardivo pagamento oltre la fine dell’anno di competenza è considerato come nuova iscrizione.
  3. La sospensione cautelare della qualità di socio si applica a seguito di: 
    1. assunzione della qualità di imputato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per un delitto non colposo fino alla sentenza passata in giudicato;
    2. sospensione dall’impiego o dal servizio.
  4. In caso di assoluzione definitiva il socio è reintegrato nell’Associazione.

 

Art. 8

Rapporti tra i soci

  1. Le gerarchie e le precedenze sono stabilite in relazione alla carica e non al grado. Ciò non esime alcun socio dal dovere di reciproco rispetto nonché dal riguardo dovuto ai soci più anziani o più elevati in grado ovvero titolari di una carica associativa.
  2. La ripetuta violazione dei doveri di cui al comma 1 costituisce comportamento sanzionabile a norma del capo secondo.

CAPO II - Sanzioni

Art. 9

Provvedimenti sanzionatori

  1. I provvedimenti sanzionatori hanno carattere prevalentemente morale. Taluni possono anche incidere sul diritto a conservare la carica sociale in seno all’A.N.F.I. e la qualità di socio.
  2. Nei confronti del socio che compie atti contrari ai propri doveri o alle finalità ovvero ai principi  statutari o che commette violazioni delle norme di comportamento morale e sociale, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, commisurati al tipo della mancanza, alla gravità ed alla reiterazione della stessa: 
    1. richiamo: per lieve mancanza o omissione causata da negligenza, non consona ai propri doveri;
    2. ammonizione: per comportamenti  non conformi alle finalità ed ai principi dell’Associazione, che turbano la vita sociale;
    3. sospensione da tre a sei mesi: per condotta contraria o estranea alle finalità statutarie ovvero a seguito di irrogazione, per non meno di tre volte, delle sanzioni indicate alle lettere a. e b.;
    4. radiazione dall’Associazione per:
      1. condanna definitiva per delitto non colposo;
      2. comportamenti che hanno dato luogo all’ irrogazione di almeno due sanzioni sub lettera c. o mancanze di particolare gravità che hanno turbato l’attività e l’andamento sociale dell’Associazione e/o che hanno suscitato risonanza nell’opinione pubblica, con conseguenti ripercussioni sull’immagine della Guardia di Finanza e dell’A.N.F.I.
  3. Nessun provvedimento sanzionatorio è adottato, salvo casi di urgenza, se prima non sono stati contestati, per iscritto, i relativi addebiti e non sono state acquisite le relative difese.
  4. Il socio, sottoposto a procedimento sanzionatorio, ha facoltà di farsi assistere da altro socio di propria scelta, previa comunicazione scritta agli organi competenti.
Art. 10

Competenze per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori

  1. Il richiamo e l’ammonizione sono irrogati nei confronti del socio, in relazione alla carica sociale rivestita dall’interessato, dal:
    1. Presidente Nazionale per il componente gli organi centrali;
    2. Vicepresidente Nazionale competente per il Presidente di Sezione;
    3. Presidente di Sezione per il socio iscritto alla Sezione.
  2. La perdita della qualità di socio nei casi previsti dall’art. 7 comma 1, lettera  c. e la sospensione, di cui all’art. 7, comma 3, e 9, comma 2, lettera c., sono assunte, per il componente gli organi centrali, dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, con la maggioranza dei due terzi.
  3. I provvedimenti sanzionatori di cui al precedente comma 2 sono assunti dal Comitato Esecutivo Nazionale nei confronti del socio,  su proposta del:
    1. Vicepresidente Nazionale competente per il Presidente di Sezione;
    2. Nei casi urgenti provvede il Presidente Nazionale, con successiva ratifica del Comitato Esecutivo.
  4. Presidente di Sezione, sentito il Consiglio di Sezione, per il socio iscritto alla Sezione.
  5. La radiazione, nei confronti di qualsiasi socio, è decisa dal Comitato Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, del Vicepresidente Nazionale  competente, del Consigliere Nazionale competente e del Presidente di Sezione, previa acquisizione del parere del Collegio dei Probiviri. Nei confronti dei componenti gli organi centrali, il provvedimento è adottato con le modalità di cui al precedente comma 2.
  6. Nel caso in cui la proposta di sospensione o di radiazione riguardi il componente di un organo collegiale, questi non partecipa alla deliberazione. 
  7. Tutti gli atti devono essere notificati, entro sessanta giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 11

Effetto dei provvedimenti sanzionatori

  1. La perdita e la sospensione dalla qualità di socio nonché la radiazione non danno diritto alla restituzione delle quote sociali versate.
  2. Il socio deve restituire la tessera sociale.
Art. 12

Ricorsi

  1. Il socio, al quale è stato inflitto un provvedimento sanzionatorio, di cui all’art. 10, comma 1, lettere b. e c., commi 3 e 4, può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso: 
    1. al Comitato Esecutivo Nazionale per la sanzione di cui all’art. 10, comma 1, lettera b.;
    2. al Vicepresidente Nazionale per la sanzione di cui all’art. 10, comma 1, lettera c.;
    3. al Consiglio Nazionale per la sanzione di cui all’art. 10, commi 3 e 4.
  2. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale, con l’acquisizione del parere del Collegio dei Probiviri, sono inappellabili.
  3. Il ricorso avverso i provvedimenti di cui all’art. 10, comma 1, lettera a., commi 2 e 4 adottati nei confronti di un componente un organo centrale, deve essere presentato, entro trenta giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri.
  4. L’organo o la carica sociale destinatario del ricorso, dopo averne accertato i requisiti di ricevibilità ed ammissibilità, può disporre nuovi accertamenti qualora ritenuti necessari.
  5. Il ricorso non sospende il provvedimento.
Art. 13

Sanzioni nei confronti del socio militare in servizio

  1. Le violazioni commesse dal socio, militare in servizio, sono comunicate dalla Presidenza Nazionale ai superiori diretti della Guardia di Finanza. L’A.N.F.I. valuterà, sulla base delle norme statutarie, l’opportunità di adottare provvedimenti di cui all’art. 9.
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